Art. 11
LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82
In vigore dal 25 mar 1963
Cabotaggio effettuato dalle navi che hanno pagato la tassa di ancoraggio annuale per l'estero
Le navi nazionali che hanno pagato la tassa in abbonamento annuale per l'estero possono, per tutto il tempo dell'abbonamento, esercitare il cabotaggio fra, i porti, le rade e le spiagge dello Stato senza pagare altra tassa di ancoraggio.
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