Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 mag 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia, e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958.
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