Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958. 33 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alc Art. 2 Articolo 2 Paragrafo I. - Le imposte cui la presente Convenzione si applica sono: A. Per q Art. 3 Articolo 3. Per l'applicazione della presente Convenzione: Paragrafo 1. - Il termine "Fran Art. 4 Articolo 4 Paragrafo 1. - I redditi dei beni immobili, compresi i profitti delle attività Art. 5 Articolo 5 Paragrafo 1. - Quando una impresa gestita in uno degli Stati contraenti possied Art. 6 Articolo 6 Quando una impresa di uno dei due Stati, che è alla dipendenza o possiede il co Art. 7 Articolo 7 In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, i profitti derivanti dalla gestion Art. 8 Articolo 8 Paragrafo 1. - Salve le disposizioni degli articoli 9 e 10 della presente Conve Art. 9 Articolo 9 Paragrafo 1. - Per quanto concerne i redditi considerati nell'articolo 8, lo St Art. 10 Articolo 10 1. Le società aventi il domicilio in Italia che posseggono in Francia una stab Art. 11 Articolo 11 Paragrafo 1. - I canoni ed altri proventi che un contribuente di uno degli Sta Art. 12 Articolo 12 Gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe nonché le pensioni versate Art. 13 Articolo 13 Paragrafo 1. - Salve le disposizioni degli articoli 12 e 14 della presente Con Art. 14 Articolo 14 I "tantiemes", i gettoni di presenza e gli altri compensi attribuiti ai membri Art. 15 Articolo 15 Le pensioni diverse da quelle previste nell'articolo 12 della presente Convenz Art. 16 Articolo 16 Paragrafo 1. - I redditi delle professioni libere e in generale ogni reddito, Art. 17 Articolo 17 I professori e i membri del corpo insegnante di uno degli Stati che ricevono u Art. 18 Articolo 18 Gli studenti e gli apprendisti di uno dei due Stati contraenti, che soggiornan Art. 19 Articolo 19 Le imposte prelevate su ogni altro reddito diverso da quelli considerati negli Art. 20 Articolo 20 Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, u Art. 21 Articolo 21 Per quanto riguarda le imposte sul patrimonio e, sull'incremento del patrimoni Art. 22 Articolo 22 Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione, le imposte a ca Art. 23 Articolo 23 Le disposizioni della presente Convenzione non limitano i diritti e i vantaggi Art. 24 Articolo 24 Paragrafo 1. - Le autorità fiscali dei due Stati contraenti si comunicheranno Art. 25 Articolo 25 Paragrafo 1. - Gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi aiuto ed assisten Art. 26 Articolo 26 Paragrafo 1. - Le autorità fiscali dei due Stati contraenti potranno stabilire Art. 27 Articolo 27 Le autorità fiscali considerate nella presente Convenzione sono, per quanto ri Art. 28 Articolo 28 Gli effetti della presente Convenzione potranno essere estesi, con le modifich Art. 29 Articolo 29 Paragrafo 1. - La presente Convenzione è redatta in lingua francese e italiana Art. 30 Articolo 30 La presente Convenzione resterà in vigore fino a quando non sarà stata denunci Art. 31 Articolo 31 Le disposizioni della Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le dop Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360