Art. 9
LEGGE 9 febbraio 1963, n. 160
In vigore dal 1 gen 1992
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:
a) elegge il presidente ed il vicepresidente;
b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;
c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla presente legge;
d) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;
e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti la amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnato ad altri organi;
f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico del personale della Cassa;
g) provvede alla nomina del direttore della Cassa^;
h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta.
Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte al presidente, nonchè alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-09;160#art-9