Art. 2
LEGGE 9 febbraio 1963, n. 160
In vigore dal 8 apr 1963
Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri e periti commerciali iscritti nell'Albo professionale, che esercitano la libera professione.
La iscrizione è facoltativa per coloro che abbiano compiuto il 60° anno di età.
Il trattamento di pensione è cumulabile con qualunque altro goduto dall'iscritto.
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