Art. 19 · LEGGE 9 febbraio 1963, n. 160

Art. 19

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 160

In vigore dal 16 gen 1971
Il contributo di cui alla lettera b) dell' è corrisposto mediante applicazione dei seguenti tipi di marche: 2) da lire 500 sulle liquidazioni delle parcelle, sui certificati emessi dai Collegi professionali a richiesta del ragioniere o perito commerciale e sulle parcelle professionali compilate dal ragioniere o perito commerciale; 3) da lire 1.000 sulle relazioni di consulenze tecniche e di perizie. Il contributo di cui al presente articolo è a carico dei committenti per conto dei quali i ragionieri o periti commerciali prestano la loro opera. --------------- La L. 23 dicembre 1970, n. 1140, ha disposto (con l'art.23, comma 2) che " Al primo comma dell' rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è aggiunto il seguente punto: "3) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali"."
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