Art. 16
LEGGE 9 febbraio 1963, n. 160
In vigore dal 8 apr 1963
Il patrimonio della Cassa è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;
b) dalle somme destinate a formare speciali accantonamenti.
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