Art. 16 · LEGGE 9 febbraio 1963, n. 160

Art. 16

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 160

In vigore dal 8 apr 1963
Il patrimonio della Cassa è costituito: a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa; b) dalle somme destinate a formare speciali accantonamenti.
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