Art. 14 · LEGGE 9 febbraio 1963, n. 160

Art. 14

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 160

In vigore dal 8 apr 1963
I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci, che si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni per tre sedute consecutive decadono dalla carica. In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio per decadenza, dimissioni o decesso dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, il Comitato dei delegati elegge i membri per la loro sostituzione nella prima riunione successiva alla vacanza. Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'organo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;160#art-14