Art. 12 · LEGGE 9 febbraio 1963, n. 160

Art. 12

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 160

In vigore dal 8 apr 1963
Contro le deliberazioni della Giunta di cui alle lettere b), d) ed e) del precedente è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nei termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
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