Art. 11
LEGGE 9 febbraio 1963, n. 160
In vigore dal 1 gen 1992
La Giunta ha le seguenti funzioni:
a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall';
c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni, o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di età e per le pensioni di reversibilità;
e) amministra il personale;
f) decide sui ricorsi a norma dell'articolo 40.
g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti
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