Art. 11 · LEGGE 9 febbraio 1963, n. 160

Art. 11

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 160

In vigore dal 1 gen 1992
La Giunta ha le seguenti funzioni: a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione; b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'; c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione; d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni, o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di età e per le pensioni di reversibilità; e) amministra il personale; f) decide sui ricorsi a norma dell'articolo 40. g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti .
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