Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 21 apr 1963
Piena ed intera esecuzione è, data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI - BOSCO - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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