Art. 6
6 / 6In vigore dal 17 mar 1963
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si farà fronte in quanto a lire 295 milioni mediante riduzione di pari somma dal capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo ed in quanto a lire 155 milioni mediante riduzione del capitolo 106, , dello stesso stato di previsione.
È ridotta, corrispondentemente, di lire 295 milioni l'autorizzazione di spesa di cui all' della legge di approvazione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1962-63.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - SULLO - LA MALFA - BOSCO - TAVIANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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