Art. 3 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 73

Art. 3

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 73

In vigore dal 8 mar 1963
Nella prima attuazione della presente legge, un terzo dei posti delle qualifiche iniziali della carriera esecutiva dell'Azienda monopolio banane, è riservato, prescindendosi dai limiti di età e dal possesso del titolo di studio prescritto, agli elementi che hanno prestato la propria opera presso l'Azienda con retribuzione a parcella o a cottimo da almeno due anni.
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