Art. 2 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 73

Art. 2

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 73

In vigore dal 8 mar 1963
Il personale non di ruolo di 2ª, 3ª e 4ª categoria in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Azienda monopolio banane, è inquadrato, subordinatamente al giudizio favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione, nella qualifica corrispondente a quella a cui è equiparato economicamente, rispettivamente nei ruoli della carriera di concetto, esecutiva e del personale ausiliario di cui al precedente . L'anzianità di servizio maturata nella posizione economica corrispondente alla qualifica di inquadramento viene riconosciuta ad ogni effetto. Per detto inquadramento si prescinde dal possesso del titolo di studio prescritto.
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