Art. 4 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 72

Art. 4

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 72

In vigore dal 8 mar 1963
Salvo quanto previsto dal successivo , i posti vacanti del ruolo speciale, istituito ai sensi dell' della presente legge, sono conferiti mediante concorso per esami e titoli riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso magistrale a posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui all' della legge 3 aprile 1958, n. 535. I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per la grazia o giustizia.
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