Art. 1 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 72

Art. 1

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 72

In vigore dal 8 mar 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il ruolo speciale transitorio per l'istruzione elementare presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari, istituito con la legge 3 aprile 1958, n. 535, è soppresso con decorrenza, dalla data di pubblicazione della presente legge. Con pari decorrenza è istituito un "Ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari". Il numero iniziale dei posti di ciascun ruolo speciale provinciale è stabilito in base al numero delle scuole, comunque funzionanti al 1 ottobre precedente la data di entrata in vigore della presente legge. Il numero dei posti del ruolo speciale potrà essere aumentato soltanto in base alle norme che regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari.
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