Art. 74 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Art. 74

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Abrogazione Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928, numero 384, il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
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