Art. 62
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 20 feb 1963
Deliberazioni del Consiglio nazionale
Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonchè in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonchè al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.
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