Art. 53 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Art. 53

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Censura La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.
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