Art. 50 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Art. 50

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli del Codice di procedura civile, in quanto applicabili. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale. Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
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