Art. 44 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Art. 44

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 8 mag 2010
Comunicazioni Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero della giustizia . Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia , alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale.
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