Art. 44
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 8 mag 2010
Comunicazioni
Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il
Ministero della giustizia
.
Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al
Ministro della giustizia
, alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-03;69#art-44