Art. 42
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 20 feb 1963
Reiscrizione
Il giornalista cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.
Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell', primo comma, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-03;69#art-42