Art. 42 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Art. 42

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Reiscrizione Il giornalista cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell', primo comma, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.
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