Art. 40
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 20 feb 1963
Cessazione dell'attività professionale
Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale.
In tal caso il professionista può essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all', e ne faccia domanda.
Storico versioni
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