Art. 39 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Art. 39

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Condanna penale Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'.
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