Art. 35 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Art. 35

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Modalità d'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1) 2) e 4) del primo comma dell', anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovano l'attività pubblicistica regolarmente retribuita dai almeno due anni. Si applica il disposto del secondo comma dell'.
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