Art. 34
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 20 feb 1963
Pratica giornalistica
La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.
Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente .
Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.
Storico versioni
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