Art. 27
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 8 mag 2010
Albo: contenuto
L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza
o il domicilio professionale
e l'indirizzo degli iscritti, nonchè la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.
L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.
A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.
Storico versioni
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