Art. 27 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Art. 27

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 8 mag 2010
Albo: contenuto L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonchè la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo. A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.
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