Art. 26 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Art. 26

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 mag 2017
Albo: istituzione Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale e delle province autonome è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio. L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti. I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.
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