Art. 26
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 20 mag 2017
Albo: istituzione
Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale
e delle province autonome
è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.
L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.
Storico versioni
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