Art. 25 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Art. 25

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Ineleggibilità Non sono eleggibili alle cariche di cui agli i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che siano funzionari dello Stato.
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