Art. 21 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Art. 21

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Attribuzioni al Comitato esecutivo Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell', con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.
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