Art. 20 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Art. 20

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 8 mag 2010
Attribuzioni del Consiglio Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista; b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale; c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo ; d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori; e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia; f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento; g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti.
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