Art. 15
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 20 feb 1963
Norme comuni per le assemblee
Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'; in caso di impedimento del segretario, la assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'.
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