Art. 14 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Art. 14

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Assemblea straordinaria Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo dell'Ordine. Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.
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