Art. 12 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Art. 12

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Collegio dei revisori dei conti Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti. Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea. L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli , il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
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