Art. 10
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 20 feb 1963
Attribuzioni del presidente
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.
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