Art. 9 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 53

Art. 9

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 53

In vigore dal 4 gen 1972
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079 Alla vedova che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualità di pensione".
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