Art. 16
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 53
In vigore dal 2 mar 1963
Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961.
Le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961 saranno riliquidate unicamente ai sensi e per gli effetti degli articoli: 4, commi terzo e quarto; 6, 7, 8 e 14, comma primo, della presente legge con decorrenza dal 1 gennaio 1962.
Le riliquidazioni ai sensi e per gli effetti dell', comma primo, della presente legge, saranno effettuate a richiesta documentata degli interessati, inoltrata negli stessi limiti di tempo previsti nell'articolo ed avranno riferimento limitatamente alle conseguenze relative agli anni di contribuzione.
A tutte le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961, comprese quelle che saranno riliquidate secondo quanto disposto al secondo comma del presente articolo, verrà inoltre applicato, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, un aumento pari all'8 per cento del loro ammontare.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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