Art. 15
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 53
In vigore dal 2 mar 1963
Possono essere iscritti al Fondo anche lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1960, i quali, essendosi avvalsi del diritto di opzione, di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 31 marzo 1956, n. 293, comunichino alle aziende di rispettiva appartenenza e al Fondo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di rinunciare all'opzione stessa.
Per i versamenti dei contributi a norma dell'articolo 37 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sia i lavoratori che le aziende provvederanno in conformità a quanto previsto dall'articolo stesso.
Qualora il lavoratore in servizio alla data del 31 dicembre 1960 sia deceduto, la stessa facoltà, con le stesse modalità, è riconosciuta ai superstiti.
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