Art. 5 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 118

Art. 5

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 118

In vigore dal 16 mar 1963
Nella prima applicazione della presente legge tutti i posti della carriera degli esperti per la documentazione diplomatica, sono conferiti a domanda e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, al personale degli Archivi di Stato in possesso del requisito di cui all', lettera a), e che, da almeno cinque anni, presti servizio presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri. Gli impiegati trasferiti conservano, anche agli effetti della progressione di carriera, l'anzianità di servizio e di qualifica acquisita e sono collocati nel nuovo ruolo con la qualifica corrispondente a quella di provenienza.
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