Art. 4 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112

Art. 4

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112

In vigore dal 15 mar 1963
Albo ed elenco speciale dei geologi Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e deve, almeno ogni due anni, curarne la revisione.
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