Art. 4
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112
In vigore dal 15 mar 1963
Albo ed elenco speciale dei geologi
Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e deve, almeno ogni due anni, curarne la revisione.
Storico versioni
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