Art. 14
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112
In vigore dal 15 mar 1963
Pratica professionale
Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato, il requisito di cui alla lettera d) dell' è sostituito da quello di aver compiuto una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.
Laureati in ingegneria scienze naturali, fisica e chimica Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti all'albo i laureati in ingegneria, in scienze naturali, in fisica, i quali dimostrano di avere esercitato effettivamente come attività esclusiva o almeno prevalente per almeno 5 anni l'attività che forma oggetto della professione di geologo e presentino domanda di iscrizione all'albo entro il termine perentorio di un anno dell'entrata in vigore della presente legge
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