Art. 1
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112
In vigore dal 15 mar 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Titolo professionale
Il titolo di geologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato, per l'esercizio della professione di geologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale.
Storico versioni
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