Art. 4 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 102

Art. 4

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 102

In vigore dal 14 mar 1963
Il nuovo ordinamento delle Scuole si applica dall'anno accademico 1961-62. Gli studenti fuori corso, all'atto dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, che non intendano completare gli studi secondo le norme precedenti, potranno continuare il corso di studi in base al nuovo ordinamento, alle condizioni che le competenti autorità accademiche, caso per caso, stabiliranno, tenuto conto dei corsi seguiti e degli esami già superati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - GUI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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