Art. 3
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 102
In vigore dal 14 mar 1963
La durata degli studi presso le Scuole anzidette è biennale, fatta eccezione per gli allievi muniti della laurea in ingegneria aeronautica, per i quali la durata è annuale.
Al termine degli studi le Scuole rilasciano la "Laurea in ingegneria aerospaziale".
L'ordinamento del corso degli studi è determinato dagli statuti rispettivamente dell'Università di Roma e del Politecnico di Torino, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Norma transitoria
Storico versioni
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