Art. 9 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100

Art. 9

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100

In vigore dal 1 gen 1987
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni: a) elegge il presidente ed il vicepresidente; b) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione; c) determina l'importo delle somme da assegnare ai Fondi previsti dalla presente legge: d) delibera l'investimento delle disposizioni patrimoniali; e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti la amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi; f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico della Cassa e le eventuali successive modificazioni; g) provvede alla nomina del direttore della Cassa, nomina soggetta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta. Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte al presidente, nonchè alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo .
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