Art. 47 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100

Art. 47

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100

In vigore dal 29 mar 1963
La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della pubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - BOSCO - TRABUCCHI - TREMELLONI - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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