Art. 44 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100

Art. 44

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100

In vigore dal 29 mar 1963
Per il punto anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti agli organi della Cassa sono esercitati da un commissario, nominato dal MInistro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Entro l'undicesimo mese il commissario è tenuto a indire le elezioni dei delegati.
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