Art. 33 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100

Art. 33

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100

In vigore dal 29 mar 1963
Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro familiari, si applicano per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100#art-33