Art. 32 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100

Art. 32

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100

In vigore dal 29 mar 1963
L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi. L'iscritto moroso per oltre un biennio, senza giustificato motivo, perde dopo intimazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di due mesi, il diritto alle prestazioni della Cassa salvo quanto disposto dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100#art-32