Art. 32
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100
In vigore dal 29 mar 1963
L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.
L'iscritto moroso per oltre un biennio, senza giustificato motivo, perde dopo intimazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di due mesi, il diritto alle prestazioni della Cassa salvo quanto disposto dall'.
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