Art. 31 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100

Art. 31

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100

In vigore dal 29 mar 1963
L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'Albo, prima del conseguimento di diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale. Alla data di cancellazione dell'Albo il conto dello iscritto cessa di produrre interessa. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.
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